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  • IMU su immobili concessi in comodato gratuito
    L’aliquota valida per gli anni precedenti non deve essere applicata. La L. 208/2015 ha introdotto una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
    • l’immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
    • l’immobile rientri in una della categorie del gruppo catastale A, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10;
    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
    • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
    Come sottolineato dal MEF (con nota Prot. n. 2472 del 29.01.2016), ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l’IMU, pertanto le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI. Sempre con la stessa nota, il MEF ha chiarito che, per poter usufruire dell’agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati entro il 1° marzo 2016. I contratti di comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell’atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà origine da tale data.
  • TASI Abitazione principale
    Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).
  • Abitazioni locate con contratto a canone concordato (L.431, art. 2, comma 3)
    Riduzione del 25% della base imponibile.
  • IMU Terreni agricoli
    Sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato) Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
    • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • Nessun aumento di tributi regionali e locali
    Per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
Gruppo ANDREANI