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NOVITÀ IMU 2021

ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID
L’articolo 1, comma 599, della Legge 178/2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 ed entrato in vigore dal 01/01/2021, ha stabilito che:
in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOVITÀ IMU 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019), ha abolito la IUC, eliminando la componente TASI che è stata accorpata nella “nuova Imu” e lasciando invariata la componente TARI.
Non cambia il presupposto d’imposta che è sempre costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, inoltre sono state confermate le disposizioni vigenti compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Anche per i casi di esenzione e riduzione di imposta, non vi sono state sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.
L’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili, è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base Imu e Tasi dell’anno 2019.
L’acconto dovrà essere versato in misura pari al 50% di quanto versato per l’anno 2019.

NOVITÀ IUC 2019-2016

NOVITA’ 2019:
La Legge di Stabilità 2019 - Legge di Bilancio 145/2018 ha confermato quanto già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Le modifiche più rilevanti per i contribuenti riguardano:
  • l'eliminazione del blocco delle aliquote quindi i comuni possono aumentare le aliquote fino al massimo previsto;
  • l'applicazione della riduzione del riduzione 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazione concesse in comodato d’uso anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, comma 1092);
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari d’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente (art. 1, comma 705).

NOVITA’ 2017-2018:
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.
In particolare è confermato anche per il 2017 e 2018 il blocco di aumenti delle aliquote. Inoltre i Comuni che hanno confermata per l'anno 2016 la maggiorazione TASI possono applicare anche per il 2017 e 2018 tale maggiorazione con espressa deliberazione del consiglio comunale (Art. 1, c. 42, L. 232/2016).
La Legge di Stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) prevede però che (Art 1, Comma 37, lettera a) ): "Per l’anno 2018 la sospensione [...] non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote"

NOVITÀ IMU 2016/2019
Comunicati
Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche – Specifiche tecniche versione 5 – Dichiarazione IMU/TASI per Enti non commerciali – Specifiche tecniche versione 1/2019 – Entrambe in vigore dal 15 luglio 2019.
FAQ e risposte a quesiti



FAQ 2020



FAQ MEF 2016


FAQ MEF 2019



Domanda
Risposta
[Collassa]Categoria: ABITAZIONE PRINCIPALE
 1. Cosa si intende per abitazione principale?Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011).
 2. Possiedo una casa di categoria da A/2 ad A/7 nella quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente e le relative pertinenze, devo pagare l'IMU?No, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).
 3. Ho un alloggio di categoria A/1 oppure A/8 oppure A/9 adibito a mia abitazione principale e nel quale unitamente al mio nucleo familiare dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Devo pagare l'IMU?Sì deve pagarla (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).
 4. Marito e moglie (non separati o divorziati) risiedono in due differenti immobili in categoria A/1 situati nello stesso comune. Possono usufruire entrambi dell'aliquota agevolata per abitazione principale e relativa detrazione?No, l'abitazione principale può essere una sola per ogni nucleo familiare. Il proprietario/proprietari deve/devono decidere quale. L'altra è da considerare come immobile a disposizione (art. 13 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011)
 5. Marito e moglie (non separati o divorziati) risiedono per esigenze lavorative in due differenti immobili in categoria A/1 situati in comuni diversi. Possono usufruire entrambi dell'aliquota agevolata per abitazione principale e relativa detrazione?Sì, potrebbe essere verificata l'intestazione delle utenze e potrà essere richiesta attestazione del datore di lavoro o, per i pensionati, potrà essere verificato dove viene riscossa la pensione.
 6. Ho una casa di proprietà in categoria A/1 nella quale, tuttavia, non risiedo stabilmente: per motivi personali, infatti, dimoro abitualmente in un appartamento in affitto, ubicato in un diverso comune in cui ho la residenza anagrafica. Posso comunque considerare quella di mia proprietà come prima casa ai fini IMU, dato che possiedo un'unica abitazione e che, altrimenti, non potrei fruire dell'aliquota prevista per abitazione principale e della detrazione?No perché nel suo caso mancano sia la residenza, sia la dimora abituale nell'appartamento.
 7. L'aliquota agevolata e la detrazione possono essere utilizzate su più abitazioni in categoria A/1, A/8 , A/9?No, l'aliquota agevolata e la detrazione possono essere utilizzate dallo stesso nucleo familiare su una sola abitazione.
[Collassa]Categoria: ANZIANI E DISABILI
 1. Sono anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente. Possiedo la mia ex casa di residenza di categoria da A/2 ad A/7 che tengo a disposizione ed un C/2, un C/6 ed un C/7 pertinenziali alla casa. Quale aliquota devo applicare, ho diritto alla detrazione?Essendo in categoria da A/2 ad A/7 ed essendo assimilata all'abitazione principale non deve versare l'IMU, deve versare la TASI.
[Collassa]Categoria: BASE IMPONIBILE
 1. Come si calcola la base imponibile? La base imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati di categoria A, C/2, C/6 e C/7 con esclusione degli A/10; 140 per i fabbricati di categoria B, C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati di categoria A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di categoria D, escluso D/5; 55 per i fabbricati di categoria C/1
 2. Come si calcola la base imponibile dei terreni agricoli nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola?Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75.
[Collassa]Categoria: COME SI CALCOLA
 1. Come si calcola l'imposta? Base imponibile x aliquota : 1.000 se si tratta di abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9 si sottrae la detrazione. L'imposta deve essere rapportata alla propria percentuale di possesso e ai mesi di possesso.
 2. Come si calcola l'imposta di una fabbricato storico? Base imponibile : 2 = A A x aliquota : 1.000
[Collassa]Categoria: CONIUGE SUPERSTITE
 1. Marito e moglie possiedono per il proprio 50% una casa in categoria A/8 dove abitano e risiedono anagraficamente e un box pertinenziale. Muore il marito e la sua percentuale di possesso va al figlio. Chi deve pagare e dichiarare l'IMU? L'IMU per entrambi gli immobili deve essere pagata e dichiarata al 100% dalla moglie che per diritto di abitazione, in qualità di coniuge superstite, continua ad abitare nell'immobile. Nulla è dovuto dal figlio.
 2. Marito e moglie possiedono ognuno per il proprio 50% una casa in categoria A/2 dove abitano e risiedono anagraficamente e un box pertinenziale. Muore il marito e la sua percentuale di possesso va al figlio. Chi deve pagare e dichiarare l'IMU? L'IMU per entrambi gli immobili deve essere dichiarata al 100% dalla moglie che per diritto di abitazione continua ad abitare nell'immobile. Nulla è dovuto dal figlio. Il coniuge superstite, essendo l'immobile adibito a sua abitazione principale in categoria A/2, non deve versare l'IMU ma la Tasi.
[Collassa]Categoria: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
 1. Possiedo il 30% della mia abitazione principale in categoria A/9, il restante 70% è posseduto da mia moglie. La detrazione viene rapportata alla nostra percentuale di possesso? No, la detrazione viene divisa a metà.
 2. La detrazione come viene divisa? La detrazione viene suddivisa tra i proprietari che abitano nell'immobile indipendentemente dalla percentuale di possesso e deve essere rapportata al periodo in cui sussiste la destinazione d'uso.
[Collassa]Categoria: IMPRESE DI COSTRUZIONE (BENI MERCE)
 1. Siamo un'impresa costruttrice e possediamo dei fabbricati costruiti, già accatastati e destinati alla vendita ma non ancora ceduti. Dobbiamo pagare l'IMU?No, dal 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti, accatastati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino alla cessione a condizione che non siano locati (art. 13 comma 9 bis D.L. 201/2011).
 2. Siamo un'impresa costruttrice e abbiamo acquistato dei fabbricati sui quali abbiamo effettuato degli interventi di incisivo recupero edilizio e destinati alla vendita ma non ancora ceduti. Dobbiamo pagare l'IMU?No, dal 2014 i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio sono esenti dall'IMU dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento, fino alla cessione a condizione che non siano locati (risoluzione 11/DF del 11.12.13).
 3. Siamo un'impresa costruttrice e possediamo dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita ma non ancora ceduti che lochiamo per brevi periodi. Dobbiamo pagare l'IMU?Si, poiché l'immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato o utilizzato anche per breve periodo.
 4. Due società di costruzione si sono scisse. Per effetto di questa scissione la proprietà degli immobili viene trasferita da una società all'altra. Tali immobili sono beni merce. E' possibile continuare a considerarli beni merce (pertanto esenti da Imu) anche se sono stati costruiti dalla società scissa?Si, se non sono locati è possibile.
[Collassa]Categoria: LOCAZIONI
 1. Ho una casa che affitto a titolo di abitazione principale con contratto convenzionato ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 (3+2; 4+2; 5+2; 6+2). E' necessaria la residenza?E' necessaria la residenza e la dimora abituale del l'inquilino.
[Collassa]Categoria: MILITARI
 1. Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. Possiedo una casa di categoria non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) nella quale abito quando non sono in caserma. Posso considerarla la mia abitazione principale? Pago l'IMU? No, l'IMU non è dovuta. Le case degli appartenenti alle forze armate (esercito, marina, aeronautica) e di polizia (polizia di stato, penitenziaria e forestale) ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco e ai funzionari di prefettura, non essendo più, nel loro caso, richiesto il requisito di dimora e residenza sono assimilate all'abitazione principale. L'assimilazione all'abitazione principale si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia locato (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).
 2. Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. Possiedo una casa di categoria di lusso (A/1, A/8, A/9) nella quale abito quando non sono in caserma. Posso considerarla la mia abitazione principale? Pago l'IMU? Sì, l'IMU è dovuta e la posso pagare con l'aliquota agevolata per abitazione principale e usufruire della detrazione. Le case degli appartenenti alle forze armate (esercito, marina, aeronautica) e di polizia (polizia di stato, penitenziaria e forestale) ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco e ai funzionari di prefettura, non essendo più, nel loro caso, richiesto il requisito di dimora e residenza sono assimilate all'abitazione principale. L'assimilazione all'abitazione principale si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia locato (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).
 3. Sono un militare ed ho una casa in categoria A/1, A/8, A/9 nella mia città in comproprietà con mia moglie. Per motivi di lavoro ho preso la residenza a Roma, dove risiede anche mia moglie, l'equiparazione ad abitazione principale vale sia per me e sia per mia moglie? No, l'equiparazione vale solo per i soggetti indicati nella norma (militari, vigili del fuoco, etc.).
[Collassa]Categoria: PERIODO DI POSSESSO
 1. Il 16 marzo 2014 ho acquistato un immobile non adibito ad abitazione principale. Devo versare l'IMU?Sì, devo versare l'IMU per i 10 mesi di possesso dell'immobile. Il versamento dovrà essere effettuato metà in acconto e conguagliato con il saldo.
 2. Il 20 aprile 2014 ho acquistato un immobile non adibito ad abitazione principale. Devo versare l'IMU per il mese di aprile? No, la verserà il venditore. Lei inizierà a versare l'imposta dal mese di maggio perché il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.
 3. Il 10 febbraio ho acquistato una casa (categoria da A/2 ad A/7) che è diventata la mia abitazione principale (iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio. Pago l'IMU? Sì, verserà l'IMU come immobile a disposizione per 5 mesi (febbraio-giugno). Dal 1° luglio sarà considerata abitazione principale e quindi escluso da IMU.
[Collassa]Categoria: PERTINENZE
 1. Quali sono le pertinenze dell'abitazione principale? Sono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto; C/7 tettoie chiuse o aperte.
 2. Possiedo 2 box (C/6), 3 cantine (C/2) e 2 tettoie (C/7). Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale?No, ne posso considerare solo uno per categoria: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7).
 3. Le pertinenze devono essere vicino a casa?Non si parla di distanza ma devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
 4. Possiedo una cantina accatastata unitamente all'abitazione principale, una cantina accatastata separatamente e un box. Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale?No, ne posso considerare solo uno per categoria. Quindi la cantina accatastata unitamente all'abitazione principale e il box posso considerarli pertinenziali e ad essi applico il regime dell'abitazione principale mentre per la cantina accatastata separatamente devo applicare l'aliquota ordinaria.
 5. Marito e moglie possiedono ognuno per il proprio 50% una csasa in categoria A/8 dove abitano e risiedono anagraficamente ed entrambi possiedono (ognuno al 100%) anche un box pertinenziale. Possono considerare entrambi i box come pertinenza?Sì, per entrambi i box potranno applicare il regime dell'abitazione principale perchè ogni box è pertinenza della quota di possesso dell'abitazione principale.
[Collassa]Categoria: SEPARATI/DIVORZIATI
 1. A seguito della separazione da mio marito mi è stata assegnata la casa coniugale di categoria da A/2 ad A/7 nella quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Devo pagare l'IMU?No, l'IMU non si applica alle abitazioni assegnate dal tribunale a seguito sentenza di separazione/divorzio e alle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).
 2. Sono il coniuge al quale il tribunale ha assegnato dopo la separazione l'alloggio ex residenza coniugale in categoria A/1 nel quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Pago l'IMU?Si come abitazione principale.
 3. Sono separato/divorziato e possiedo il 100% della casa adibita a mia abitazione principale in categoria A/1 nella quale risiedo anagraficamente e il 50% della casa in categoria A/8 che era la mia residenza e dove abitavo fino alla separazione. Quest'ultima è stata assegnata dal giudice alla mia ex moglie. Le case si trovano entrambe nella stessa città. Devo pagare l'IMU su entrambe?No, pago l'IMU solo sulla mia abitazione principale. Per la casa assegnata alla sua ex moglie l'IMU sarà dovuta interamente da lei.
[Collassa]Categoria: USO GRATUITO
 1. A chi posso concedere in uso gratuito la casa e le sue pertinenze per usufruire della riduzione dell'aliquota?A parenti di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.
[Collassa]Categoria: VERSAMENTI
 1. Quando verso l'IMU?Si versa in due rate: la prima con scadenza 16 giugno 2015; la seconda con scadenza 16 dicembre 2015.
 2. Il versamento deve essere ancora suddiviso tra quota stato e quota comune?No, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) ha soppresso la quota stato per tutti gli immobili tranne che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.
 3. Come si versa l'IMU? No, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) ha soppresso la quota stato per tutti gli immobili tranne che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.
Gruppo ANDREANI